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CIN, il Codice Identificativo Nazionale: chi deve averlo e cosa rischia chi non ce l’ha
Il CIN è il codice che identifica gli immobili destinati alle locazioni turistiche e brevi e le strutture ricettive presenti in Italia. Deve comparire negli annunci e va esposto anche all’esterno dello stabile. Non è una semplice formalità: serve a rendere l’offerta più trasparente, collegare ogni attività a dati precisi e facilitare i controlli.
Che cos’è il CIN e a cosa serve
CIN significa Codice Identificativo Nazionale. Viene associato in modo univoco a ogni struttura ricettiva e a ogni immobile destinato a locazione turistica o breve.
La Banca Dati delle Strutture Ricettive raccoglie informazioni come l’ubicazione, la tipologia dell’alloggio, il soggetto che esercita l’attività e l’eventuale codice regionale o provinciale. Il sistema permette alle amministrazioni di confrontare i dati e individuare attività prive del codice o situazioni da verificare. Lo spiega il Ministero del Turismo nella pagina sulla Banca Dati delle Strutture Ricettive, consultata il 17 settembre 2026.
Il CIN non è però un bollino di qualità e non dimostra, da solo, che sia stato eseguito un sopralluogo. Per i locatori, la domanda comprende una dichiarazione sui dati catastali e sui requisiti di sicurezza. Il codice rende quindi l’immobile identificabile e collega l’attività alle informazioni dichiarate. Le autorità competenti possono poi svolgere i controlli.
La disciplina è contenuta nell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, numero 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, numero 191. Il testo coordinato è pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è stato consultato il 17 settembre 2026.
Chi deve richiederlo
Il CIN riguarda:
- i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- chi concede immobili o porzioni di immobili in locazione per finalità turistiche;
- chi concede immobili in locazione breve.
L’obbligo vale anche quando l’offerta viene pubblicata attraverso un portale online, un intermediario o un’agenzia. Non viene meno perché si affitta occasionalmente o senza un’organizzazione imprenditoriale. Anche la locazione di una stanza può rientrare nella disciplina.
Il Ministero del Turismo chiarisce inoltre che il CIN nazionale non sostituisce l’eventuale codice regionale o provinciale. Quando la normativa del territorio richiede entrambi, devono essere ottenuti ed esposti entrambi. Queste indicazioni risultano dalle FAQ della Banca Dati delle Strutture Ricettive del Ministero del Turismo, consultate il 17 settembre 2026.
Prima di pubblicare un annuncio conviene quindi controllare anche le regole della Regione, della Provincia autonoma e del Comune. Gli adempimenti locali possono cambiare in base al territorio e al tipo di attività.
Come si ottiene attraverso la BDSR
La richiesta si presenta tramite la Banca Dati delle Strutture Ricettive del Ministero del Turismo, abbreviata in BDSR.
Prima di accedere al portale occorre aver completato gli adempimenti amministrativi previsti a livello locale e regionale. In base al luogo e al tipo di attività, possono essere richiesti una comunicazione al Comune, una segnalazione di inizio attività o il rilascio preventivo del codice regionale o provinciale.
Il percorso ordinario è questo:
- verificare quali comunicazioni richiedono il Comune e la Regione;
- ottenere il codice regionale o provinciale, se previsto;
- accedere alla BDSR con SPID o Carta d’Identità Elettronica;
- controllare e confermare i dati dell’immobile o della struttura;
- integrare le informazioni mancanti;
- presentare l’istanza e scaricare la certificazione del CIN.
Per i locatori, l’istanza comprende anche una dichiarazione sui dati catastali e sulla presenza dei requisiti di sicurezza richiesti. La procedura è descritta dal Ministero del Turismo nelle FAQ della Banca Dati delle Strutture Ricettive e nell’avviso di entrata in funzione del portale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entrambi consultati il 17 settembre 2026.
Se l’immobile non compare tra quelli associati al proprio codice fiscale, non è prudente inserire dati casuali o usare il CIN di un altro alloggio. La BDSR mette a disposizione la funzione “Segnala Struttura mancante”, che inoltra il caso all’amministrazione territoriale competente.
CIN e requisiti di sicurezza
Per le unità abitative concesse in locazione breve o turistica, la disciplina nazionale collega il rilascio del CIN anche a specifici obblighi di sicurezza.
Le unità gestite sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale devono avere dispositivi funzionanti per rilevare gas combustibili e monossido di carbonio, quando applicabili, ed estintori portatili a norma. Per le attività esercitate in forma imprenditoriale sono richiesti anche i requisiti di sicurezza degli impianti previsti dalle norme statali e regionali.
Gli obblighi previsti per le locazioni non vanno applicati automaticamente alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, che seguono anche le specifiche regole del proprio settore. Questa distinzione è chiarita dal Ministero del Turismo nelle FAQ sui dispositivi e sui requisiti di sicurezza, consultate il 17 settembre 2026.
Chi ha dubbi sulla dotazione adatta non dovrebbe limitarsi ad acquistare il primo dispositivo disponibile. È opportuno verificare le indicazioni aggiornate del Ministero del Turismo e rivolgersi a un professionista qualificato quando l’installazione coinvolge gli impianti.
Dove deve comparire il codice
Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile nel quale si trova l’appartamento o la struttura. L’esposizione deve rispettare gli eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Il codice deve inoltre essere indicato in ogni annuncio pubblicato o comunicato. L’obbligo riguarda quindi i siti personali, i portali di prenotazione, le piattaforme immobiliari e gli annunci gestiti da intermediari.
Anche i portali e gli intermediari hanno propri obblighi, ma questo non libera il locatore dalle sue responsabilità. Chi affida la pubblicazione a un soggetto esterno deve comunicargli il CIN corretto e controllare che sia effettivamente visibile.
Queste regole sono riportate nell’articolo 13-ter del decreto che ha introdotto il CIN, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nelle FAQ del Ministero del Turismo, fonti consultate il 17 settembre 2026.
Cosa rischia chi non rispetta gli obblighi
L’assenza del CIN può comportare una sanzione da 800 a 8.000 euro. La mancata esposizione all’esterno dello stabile o la mancata indicazione negli annunci può comportare una sanzione da 500 a 5.000 euro per ciascuna struttura o unità interessata, oltre alla rimozione immediata dell’annuncio irregolare.
La mancanza dei dispositivi di sicurezza richiesti può comportare una sanzione da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata. Per le attività imprenditoriali sono previste conseguenze ulteriori quando mancano i requisiti degli impianti o la segnalazione di inizio attività.
Importi e condizioni risultano dall’articolo 13-ter del testo coordinato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dalle FAQ della Banca Dati delle Strutture Ricettive del Ministero del Turismo, consultati il 17 settembre 2026. Prima di prendere decisioni è comunque necessario verificare le versioni aggiornate delle fonti ufficiali e le eventuali norme regionali applicabili.
Usare un codice appartenente a un altro immobile non risolve il problema. Il CIN identifica una specifica unità o struttura. Se i dati non corrispondono, l’annuncio non offre l’identificazione richiesta e può attirare controlli. Le FAQ del Ministero del Turismo precisano inoltre che un CIN può essere revocato quando la verifica dell’amministrazione competente accerta un’irregolarità; fonte consultata il 17 settembre 2026.
Per consultare gli annunci o cercare una figura competente, puoi guardare la mappa di radar.casa o l’elenco dei professionisti.
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